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Ordinanza — n. 21952/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to recidiva reiterata preventing generic mitigating circumstances from prevailing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21952/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Cardinale Pierpaolo inadmissible regarding the denial of prevailing generic mitigating circumstances. The appellant argued for a balance under Article 69, but the lower court correctly found that his repeated recidiva under Article 99 barred such mitigation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.: When recidiva reiterata is established, it precludes the application of the rule allowing generic mitigating circumstances to prevail over the recidiva.

Parole chiave

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recidiva reiterata circostanze attenuanti prevalenza mitiganti codice penale inammissibilità ricorso cessione stupefacenti spese processuali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma 4, cod. pen.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
Nel caso in disamina, il giudice ha correttamente ritenuto che l'applicata recidiva, ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., osta ad un simile bilanciamento in termini di prevalenza per effetto del disposto di cui all'art.69, comma 4, cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDINALE PIERPAOLO nato a BARI il 24/09/1986 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Cardinale Pierpaolo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, ce.' (a quale è stata confermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comt:la 5, d.P.R.309/1990, in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, lamentando, con un unico motivo di ricorso, il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art.99, comma 4, cod. pen.

Nel caso in disamina, il giudice ha correttamente ritenuto che l'applicata recidiva, ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., osta ad un simile bilanciamento in termini di prevalenza per effetto del disposto di cui all'art.69, comma 4, cod. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 28/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente