Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21947/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of logical flaws in lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21947/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the Court of Appeal incorrectly established his criminal liability for possessing a large quantity of TLE, but the court found no logical errors in the lower court's decision. The court reasoned that the evidence clearly showed the appellant possessed the contraband in two locations for commercial purposes, thus upholding the conviction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the judgment under review is not vitiated by any logical flaw or contradiction, and the lower court has correctly motivated the finding of criminal liability based on clear evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of logical flaw criminal liability establishment contraband possession procedural costs award consumo di canapa importazione illegale di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
Art. 111 cod. proc. pen.
Art. 99, 110 cod. pen.
del Tribunale di Napoli del 01/03/2023, di condanna per il delitto di cui all'art. 99, 110 cod. pen., 291 bis, comma 1 e 291 ter d.P.R.
291 bis, comma 1 e 291 ter d.P.R. 43 del 1973
pen., 291 bis, comma 1 e 291 ter d.P.R. 43 del 1973 perché, in concorso, deteneva un ingente quantitativo di T.L.E.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 27/12/1977 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Messina Giuseppe propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20/02/2024, di conferma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 01/03/2023, di condanna per il delitto di cui all'art. 99, 110 cod. pen., 291 bis, comma 1 e 291 ter d.P.R. 43 del 1973 perché, in concorso, deteneva un ingente quantitativo di T.L.E. Con un primo ed un secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte di appello ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente.

I motivi, il secondo dei quali formulato in termini generici, sono inammissibili posto che alcun _vizio di illogicità o di contraddittorietà emerge dalla sentenza impugnata, avendo la Corte correttamente motivato in punto di penale responsabilità del ricorrente, posto che, in data 20/07/2022, un agente libero dal servizio notava soggetti intenti a scaricare da una Fiat Panda alcune scatole dal contenuto sospetto che venivano depositate presso un locale terraneo e, successivamente, intervenuto il personale della Guardia di Finanza e identificato l'odierno imputato, si procedeva ad effettuare una perquisizione nel veicolo e nel locale, rinvenendo un totale di 91,200 kg di T.L.E. Dalle risultanze dibattimentali, dunque, emergeva chiaramente che il Messina deteneva in due luoghi diversi, l'auto ed il locale, il T.L.E. di contrabbando destinato alla successiva commercializzazione.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente t ice Vito Di Nicola DEPOSITATA IN CANCELLERI