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Ordinanza — n. 21945/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks a different factual reading of evidence already reviewed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21945/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to obtain a different factual interpretation of evidence already examined by the lower courts. The appellant argued that the administrative offense should be treated as a crime and requested generic mitigating circumstances, citing surveillance footage and WhatsApp messages as proof of drug trafficking intent. The court rejected these arguments, noting that the lower courts correctly excluded personal use due to surveillance and denied mitigating circumstances given the presence of a toy gun and the appellant's control over the surveillance system.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or evidence already examined by the lower courts, and an appeal seeking a different factual reading of established evidence is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual re-evaluation drug trafficking intent generic mitigating circumstances surveillance evidence Cassation jurisdiction procedural inadmissibility detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
Art. 62-bis c.p.
Quanto al secondo motivo, giova ricordare che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il di.
di. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).
Sez.3, n. _ del 17/06/2021, Rv. 28269
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICIGNANO LUIGI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 04/01/1969 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Sicignano Luigi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16/09/2024, di conferma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 09/03/2021, di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 per aver detenuto, al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge per aver la Corte di appello ritenuto sussistente il reato ascritto in luogo dell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. cit., non essendo emerso da nessun atto investigativo l'esistenza di un accertamento specifico da parte della P.G. Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile in quanto la Corte ha correttamente escluso l'uso personale della sostanza stupefacente posto che la telecamera di sorveglianza era perfettamente funzionante e inquadrava il portone di ingresso dell'abitazione attraverso cui l'imputato controllava chi entrava nel proprio edificio; veniva altresì rinvenuta una pistola giocattolo priva di tappo rosso, compresa di caricatore, che, secondo la Corte di appello, sarebbe stata utile per ragioni di difesa, potendosi manifestare la necessità di ricondurre alla calma qualche acquirente facinoroso.

Da ultimo, ai fini della prova della finalità di spaccio cui era destinata la sostanza, meritano di essere indicate le conversazioni dell'applicativo Whatsapp tra l'imputato e alcuni interlocutori, rimasti ignoti, nelle quali il Sicignano riceveva richieste inequivocabili da parte di un soggetto che prometteva di portargli il denaro in un secondo momento, a cui egli risponde di non avere più nulla, invitandolo a ricontattarlo più tardi. Quanto al secondo motivo, giova ricordare che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. _ del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, la Corte di appello ha correttamente negato le circostanze attenuanti generiche attesa la detenzione dell'arma giocattolo, posta in un luogo contiguo al nascondiglio della droga, dal quale poteva essere agevolmente prelevata nonché l'utilizzo del sistema di videosorveglianza.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicol