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Ordinanza — n. 21944/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of legal arguments via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21944/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the defendant waived all legal arguments through a settlement agreement. The appellant argued that the lower court failed to recognize a minor circumstance under the 1990 Decree, but the defense had previously agreed to the legal qualification of the facts in the settlement. The Court held that such agreements imply a waiver of further grievances, including those of public law, except for illegal sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A settlement agreement on appeal grounds constitutes a waiver of all further grievances in the subsequent legitimacy trial, barring the Court from examining substantive legal violations unless an illegal sentence is involved.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement agreement waiver of grievances inadmissibility de plano public law issues legal qualification waiver alleggerimento della pena eccezione di illegalità pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Si è affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità che può essere dichiarata "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
artt. 599-bis cod. proc. pen
artt. 110 cod. pen
pen., della sentenza del Tribunale di L'Aquila del 20/11/2023 di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
(Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIAJ PALI nato il 07/01/1982 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAldato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Salíaj Pali propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, di riforma, ai sensi dell'artt. 599-bis cod. proc. pen., della sentenza del Tribunale di L'Aquila del 20/11/2023 di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 309 del 1990 Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

Si è affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Ud. (dep. 08/10/2019 ) Rv. 277196 — 01.

In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). Quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità che può essere dichiarata "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente aria atri Vito Di Nicola DEPOSITA