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Ordinanza — n. 21941/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming insufficient evidence for drug trafficking charge against driver.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21941/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Serpa's cassation appeals inadmissible regarding his conviction for drug trafficking. Serpa argued that the evidence failed to prove he possessed or sold cocaine, claiming he merely drove the vehicle while the buyer contacted the actual dealer. The court rejected this, noting the lower courts' reasoning was based on factual findings and was not manifestly illogical, thus precluding a new factual evaluation at the appellate level.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Art. 114 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own reasoning for that of the lower courts when the motivation is not manifestly illogical, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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drug trafficking conviction driver liability cassation inadmissibility manifest illogicity factual re-evaluation reato grave di stupefacenti traffico di cocaina guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 cod. pen.
Art. 114 cod. pen.
L'imputato ha dedotto in entrambi i ricorsi un unico motivo con il quale ha lamentato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 114 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
art. 110 cod. pen
art. 114 cod. pen
L'imputato ha dedotto in entrambi i ricorsi un unico motivo con il quale ha lamentato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 114 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERPA GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 27/06/1976 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Serpa Giuseppe propone due distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 24/09/2024 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Biella del 23/01/2023 con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 per aver detenuto, per fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina per un importo pari a gr. 26,5.

L'imputato ha dedotto in entrambi i ricorsi un unico motivo con il quale ha lamentato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 114 cod. pen. in quanto sarebbe emerso che l'acquirente Gianni Alberto era solito contattare Serpa e il correo Intrieri per l'acquisto di sostanze stupefacenti ma che, nel caso di specie, avrebbe solo contattato l'Intrieri e che comunque l'apporto fornito dal Serpa sarebbe solo consistito nel condurre l'autovettura, non avendo provveduto né alla detenzione, né alla cessione dello stesso né a scendere dall'auto accanto al cespuglio ove è stato rinvenuto il bilancino di precisione.

I ricorsi sono inammissibili. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile, avendo la Corte ritenuto che il Serpa non era il semplice autista d Intrieri ma, al pari di quest'ultimo, era dedito allo spaccio di stupefacenti.

Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28/03/2025 Il Consigliere estensore Il Pr