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Ordinanza — n. 21937/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against summary penalty application dismissed for lack of admissible grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21937/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a summary penalty application based on a lack of reasoning regarding a previous acquittal. The court ruled that only specific grounds, such as errors in the defendant's will or legal qualification, are permitted for appeals against summary applications, which were not raised here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals against summary penalty applications are strictly limited to grounds concerning the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general lack of reasoning.

Parole chiave

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summary penalty application cassation appeal grounds Art. 448 cod. proc. pen. inadmissible appeal legal qualification error produzione tardiva di documenti difetto formale di procedura mancanza di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
pen.) per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R.309/1990, è inammissibile.
Art. 444, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
art. 73 comma 1 d.P.R.309/1990
pen.) per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R.309/1990, è inammissibile.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMORODION ERNEST nato il 04/04/1992 avverso la sentenza del 17/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SASSARIidato avviso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Il ricorso proposto da Omorodion Ernest avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R.309/1990, è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata declaratoria di sentenza di proscioglimento. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28/03/2025 Il Consigliere estensore Il President