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Ordinanza — n. 21936/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against requested penalty sentence dismissed for lack of admissible grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21936/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. Nahouchi Ilyes challenged a requested penalty sentence by alleging insufficient reasoning regarding a prior acquittal. The court ruled that only specific grounds listed in Article 448 of the Code of Criminal Procedure are permitted for such appeals, none of which were raised here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990: Appeals against requested penalty sentences are strictly limited to grounds concerning the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, or legality of the penalty, excluding general complaints about lack of motivation.

Parole chiave

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requested penalty sentence cassation appeal grounds Article 448 c.p.p. procedural inadmissibility legal qualification error nuova domanda di rendita d'invalidità diritto alle prestazioni complementari trattamento economico, previdenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990
pen.) per il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R.309/1990, è inammissibile.
Art. 444, c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
art. 73 comma 4 d.P.R.309/1990
pen.) per il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R.309/1990, è inammissibile.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAHOUCHI ILYES nato il 03/08/1983 avverso la sentenza del 07/10/2024 del TRIBUNALE di BRESCIAt dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Il ricorso proposto da Nahouchi Ilyes avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) per il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R.309/1990, è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presid