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Ordinanza — n. 21931/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise non-punishment defense in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21931/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense of non-punishment based on the particular triviality of the offense was not raised during the second instance proceedings. Although the appellant argued the defense should have been devolved to the appellate court, the law requires such specific grounds to be explicitly contested at that stage. Consequently, the lower court's re-evaluation of the sentence regarding the drug trafficking conduct was upheld as legally sound and free from defects.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; The defense of non-punishment for particular triviality must be expressly raised in the second instance; failure to do so renders the subsequent cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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non-punishment defense particular triviality second instance procedure cassation inadmissibility drug trafficking offense deposito tardivo opposizione tardiva ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 73 comma 5 d.P.R.309/1990
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDELORO GIANLUIGI nato a CATANZARO il 08/06/2000 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Candeloro Gianluigi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, il giudice territoriale ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.309/1990, lamentando, il vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la prima censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono invece insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisunn.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi, insussistenti i presupposti applicativi della causa di non punibilità invocata dal ricorrente in relazione alla occasionalità della condotta e l'esiguo quantitativo di sostanza stupefacente, evidenziando che la condotta contestata per quanto rudimentale è sintomatica di un inserimento dell'imputato nel mercato della droga, da cui traeva l'unica fonte di reddito, come si evince dalla sussistenza di strumentazioni atta alla pesatura alla custodia della sostanza stupefacente (pari a grammi 49,72 di marijuana detenuta nel locale e atri grammi 30,57 della medesima sostanza sulla propria persona), presso un locale allo scopo adibito, all'utilizzo di un motociclo per effettuare le cessioni.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in