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Ordinanza — n. 21930/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit regarding generic mitigating circumstances in drug trafficking. The court rejected the appeal, ruling that the defendant's criminal conduct precluded generic mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21930/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances for drug trafficking charges, arguing for leniency based on prior record status. The appellate court correctly noted that such mitigation requires positive elements beyond mere lack of prior convictions, which were absent here due to the defendant's organized, serial criminal activity and lack of remorse.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis d.l. 92/2008; Art. 616 c.p.p.: The refusal of generic mitigating circumstances is legitimate when positive elements are lacking, and the appeal is inadmissible if the lack of merit is attributable to the appellant's fault.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances drug trafficking offense cassation appeal inadmissibility lack of positive elements procedural costs and fine dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/1990
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
Art. 62-bis
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l.
Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
Corte Cost. 7 -1.3 giugno 2000, n. 186
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).
Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZZAHOUANY SAID nato il 11/07/1989 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ezzahouany Said ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/1990, in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, lamentando, con un unico motivo ricorso, il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Nel caso in disamina, il giudice ha ritenuto che la serialità delle condotte, protratte per ampio arco temporale, l'offesa al bene giuridico tutelato, l'organizzazione dell'attività illecita e l'assenza di alcuna manifestazione di ravvedimento ostano al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -1.3 giugno 2000,n. 186) - segue l'onere dell'e spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28/03/2025 Il Consigliere estensore Il Pres