Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing for lack of specificity and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Amri Manubbi and Giuseppina Moscato inadmissible. The court ruled that the first appeal regarding criminal responsibility sought a re-evaluation of evidence, violating the appellate court's limited role, while the second appeal lacked concrete specificity regarding sentencing. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals challenging criminal responsibility or sentencing must be specific; general re-evaluation of facts or vague arguments regarding mitigating circumstances are inadmissible in the appellate stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMRI MANUBBI (CUI 062LJXW) nato a LIVORNO il 04/12/2005 MOSCATO GIUSEPPINA nato a ROMA il 22/02/1973 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Manubbi Amri e Giuseppina Moscato; ritenuto che il primo motivo del ricorso Moscato, sulla penale responsabilità, non è consentito in questa sede poiché tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, in violazione delle prerogative del giudizio di legittimità; osservato in ogni caso che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 5 sull'attendibilità del riconoscimento operato dal teste di P.G.); considerato che il secondo motivo del ricorso dell'imputata e l'unico motivo dell'impugnazione presentata nell'interesse del coimputato, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione; in relazione alle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla negativa personalità degli imputati); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il