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Ordinanza — n. 21797/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and repetition of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21797/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Cirrincione inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the appellant's arguments regarding the objective and subjective elements of the crime of receiving illicit checks lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that these arguments were merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal and failed to offer effective legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Appeals lacking specificity or merely repeating arguments already rejected by the court of first instance are inadmissible as they fail to provide effective legal criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments Article 581 c.p.p. effective legal criticism receiving illicit checks Court of Cassazione restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRRINCIONE GIUSEPPE nato a MISILMERI il 19/03/1967 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Cirrincione; ritenuto che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente la prova dell'elemento oggettivo del reato di ricettazione di assegni di provenienza illecita nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato medesimo, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede poiché meramente ripetitivi, a fronte di una motivazione nella quale i giudici del merito hanno vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità, le doglianze difensive dell'appello che, riproposte in questa sede, risultano prive di efficace critica di legittimità (incentrata su categoria quali la manifesta illogicità o la contraddittorietà motivazionale, nemmeno evocate in questa sede) e si risolvono in sostanza nella formulazione di ipotesi prive di concretezza e fondamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggio