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Ordinanza — n. 21796/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and inadmissible due to lack of novelty and specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21796/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Lo Biondo and Romeo inadmissible, ruling them as generic and lacking novelty. The court found the defendants' arguments regarding the lack of criminal intent and lenient sentencing were unsupported by the lower court's detailed reasoning on their long-term illegal occupation. Consequently, the appeals were rejected, and both parties were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and novel; generic reiteration of lower court arguments without new facts or legal grounds renders them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of novelty generic arguments criminal procedure court costs illegal occupation sentencing leniency motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LO BIONDO MICHELE nato a PALERMO il 29/04/1971 ROMEO ADELE nato a PALERMO il 31/12/1974 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Michele Lo Biondo e Adele Romeo, che riproducono complessivamente, senza alcun accento di novità, i rispettivi atti di appello, risultando pertanto aspecifici e quindi generici, a fronte di una sentenza di appello che aveva fornito adeguata risposta, con cui i ricorsi non si confrontano, alle questioni sollevate innanzi alla Corte di appello; considerato innanzitutto la manifesta infondatezza del ricorso del Lo Biondo, che (i) ribadisce la insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, pur a fronte di una occupazione pluriennale, abusiva perché non originata da regolare assegnazione, ed intenzionale, per la consapevolezza dei coimputati di non essere destinatari di provvedimenti amministrativi che ne legittimassero la permanenza (pg. 4 e 6 della motivazione) e che (li) richiede un più benevolo trattamento sanzionatorio, in base a considerazioni del tutto generiche, pur a fronte di una motivazione puntuale, adeguatamente incentrata sulla assenza di elementi favorevoli, la durata dell'occupazione ed i precedenti penali per entrambi gli imputati, elementi nemmeno confutati dalle difese degli imputati; osservato, quanto alla Romeo, per cui valgono le considerazioni da ultimo espresse in relazione al motivo comune sul trattamento sanzionatorio, accomunato dalla genericità radicale, occorre solamente rilevare ulteriormente la vacuità dell'argomentazione difensiva sull'ulteriore motivo (stato di necessità) a fronte di una motivazione assolutamente congrua e corretta del complesso delle sentenze, che evidenzia l'insostenibilità della difesa, in presenza di un mero disagio abitativo e di una condizione di abusivismo abitativo protratto per oltre un decennio; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisi, il 23 maggio 2025. Il Con igliere stensore Il Presi nte Fr ncesccl Florit Piero Messi D~ini DEPOSIT