Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21795/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as substantively apparent due to lack of effective legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21795/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Marco Dipasquale's appeal against the Bar appellate court's June 2024 judgment inadmissible. The sole ground of appeal was deemed substantively apparent because it contained no effective legal criticism, consisting only of generic phrases devoid of legal merit. Consequently, the court rejected the request and ordered Dipasquale to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the sole ground is substantively apparent, meaning it lacks effective legal criticism and consists merely of generic phrases without legal merit.

Parole chiave

Generato dall'IA
substantively apparent appeal lack of effective criticism generic phrases inadmissible procedural costs award Cassa delle ammende protezione dei segni pubblici bandiera abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIPASQUALE MARCO nato a FOGGIA il 04/07/1980 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Marco Dipasquale; considerato che l'unico motivo di ricorso è sostanzialmente apparente, non esercitando alcuna critica effettiva della sentenza impugnata, e risolvendosi in una serie di frasi generiche, prive di alcun pregio giuridico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggio 2025.