Cassation appeal dismissed for lack of specific legal qualification grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Andrea D'Onofrio inadmissible due to a lack of specific legal qualification grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The defense arguments relied on differing factual reconstructions rather than specific procedural errors or misinterpretations of legal issues by the lower court. Consequently, the court upheld the conviction for the crime of unauthorized entry under Article 648 of the Penal Code and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 648 c.p.; The appeal must be dismissed if the grounds do not specifically identify a legal qualification error or a decisive misinterpretation of procedural issues, as general dissatisfaction with the factual reconstruction is inadmissible at this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ONOFRIO ANDREA nato a GAGLIANO DEL CAPO il 20/05/1997 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; if
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Andrea D'Onofrio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive si basano su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranei al sindacato del presente giudizio ed avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 - 01; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594 - 01), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sull'assenza di prova del coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 magg