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Ordinanza — n. 21793/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and adequate sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21793/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Abdelhadi Marouane inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because it failed to address the specific reasoning regarding the admissibility of intercepted evidence, rendering it too generic under procedural codes. The second ground concerning sentencing was dismissed as the lower court's motivation was adequate and not manifestly illogical based on established criminal network parameters. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; Art. 606 lett. e c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic arguments without specific confrontation with the judgment's reasoning, and a sentencing decision is not subject to review if the motivation is adequate and based on stable criminal network parameters.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds inadmissible criminal appeal intercepted evidence admissibility sentencing motivation adequacy criminal network parameters procedural code articles court costs condemnation controinterrogatorio del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 606 lett. e c.p.p.
Art. 266 c.p.p.
art. 266 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza SU Cavallo n. 51 del 28/11/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROUANE ABDELHADI nato il 26/11/1985 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Abdelhadi Marouane; ritenuto che il primo motivo di ricorso attiene all'utilizzabilità del materiale intercettivo, mentre il secondo motivo riguarda il trattamento sanzionatorio, ed in particolare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; considerato che in relazione al primo profilo di critica della sentenza, ne è evidente la genericità, causa di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), giacché dei due argomenti che la sentenza enuclea - il primo a pg. 8 ed il secondo tra pg. 8 e pg. 9 - per giustificare il giudizio di utilizzabilità del materiale intercettivo, argomenti indipendenti ed alternativi, ciascuno sufficiente a giustificare l'interpretazione adottata, e richiedente pertanto specifica considerazione da parte del ricorso, il motivo omette completamente di confrontarsi con il primo, con cui la Corte valorizzava la motivazione del decreto di intercettazione da cui si poteva desumere che esso era disposto anche per i reati di ricettazione, delitti rientranti nei limiti di ammissibilità di cui all'art. 266 c.p.p., con conseguente superfluità del richiamo ai principi della sentenza SU Cavallo -n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020- irrilevante nel caso di specie; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la motivazione della sentenza impugnata sia del tutto adeguata (assenza di parametri positivamente valutabili, non indicati nemmeno con il ricorso; estensione e tendenziale stabilità della rete malavitosa -con conseguente gravità del reato- con diramazione nella attività diretta al traffico di esseri umani) e non manifestamente illogica, dovendosi considerare quest'ultimo come il principale parametro (unitamente alla eventuale contraddittorietà motivazionale) attraverso il quale la Corte di legittimità può ingerirsi nella discrezionalità sanzionatoria del giudice di merito o, meglio, nella estrinsecazione del suo esercizio - la motivazione - in questo caso del tutto immune da critiche in base ai criteri indicati nell'art. 606 lett. e, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,