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Ordinanza — n. 21792/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to prohibited factual re-evaluation and generic mitigation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21792/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Ladisa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first ground for appeal was improper because it sought to re-evaluate evidence or reconstruct facts, which is forbidden in a review of legality proceeding. Additionally, the second ground regarding the denial of a statutory mitigation was deemed generic as the lower court had already thoroughly addressed the defense's arguments with sound reasoning. Consequently, the appellate judgment stands unchallenged on these specific legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 114 c.p.: The Court of Cassazione cannot re-evaluate evidence or reconstruct facts in a review of legality, and generic complaints regarding the denial of statutory mitigation are inadmissible when the lower court has provided sufficient logical and legal justification.

Parole chiave

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review of legality factual re-evaluation statutory mitigation inadmissible appeal criminal procedure allegazioni insufficientemente motivate verosimiglianza dei motivi d'asilo sufficienza delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 114 c.p.
5 e 6 sull'attendibilità delle dichiarazioni del correo e sulla sussistenza del riscontro indipendente ed individualizzate); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.
art. 114 cod. pen
5 e 6 sull'attendibilità delle dichiarazioni del correo e sulla sussistenza del riscontro indipendente ed individualizzate); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina
Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023, Cauchi
255145 - 01; Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023, Cauchi, Rv.
Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo
284840 - 01; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv.
Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I.
Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv.
Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, Modafferi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LADISA GIUSEPPE nato a BARI il 12/11/1976 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Ladisa; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla dichiarazione di responsabilità, non è consentito in questa sede in quanto tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità; ritenuto inoltre che, in tema di chiamata in correità, il giudice, valutata la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, deve verificare l'esistenza di riscontri estrinseci indipendenti a valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non solo il fatto- reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente", né che abbiano i requisiti propri degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (cfr.

Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01; Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023, Cauchi, Rv. 284840 - 01; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744 - 01); osservato che, nella specie, i giudici dell'appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sull'attendibilità delle dichiarazioni del correo e sulla sussistenza del riscontro indipendente ed individualizzate); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è generico, rispetto ad una motivazione con cui i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857 - 01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 7 sulla non marginalità del contributo concorsuale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso