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Ordinanza — n. 21791/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; trial court properly evaluated evidence and legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21791/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco De Chirico inadmissible, ruling that all grounds were generic and repetitive. The appellant challenged the conviction's evidence, legal qualification, and sentencing, but the court found these arguments merely prefigured a re-evaluation of facts without specific proof. Consequently, the court affirmed the lower court's correct assessment of the evidence and legal characterization, dismissing the appeal and ordering the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be specific; generic arguments attempting to re-evaluate evidence or facts without new proof or specific legal errors are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments evidence evaluation legal qualification identità dei fatti identificazione credibile censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 507 cod. proc. pen
3 e 4 sull'attendibilità del riconoscimento, sulla mancata rinnovazione istruttoria, peraltro non specificamente richiesta, e sulla conferma delle ordinanze di rigetto delle richieste istruttorie ex art. 507 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023
Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep.
Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020
285722 - 01; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
279437 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017
271243 - 01; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv.
Sez. 2, n. 44313 del 11/11/2005
269858 - 01; Sez. 2, n. 44313 del 11/11/2005, Picone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CHIRICO FRANCESCO nato a TERLIZZI il 02/09/1966 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco De Chirico; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e mancata assunzione di prove decisive, contestando la prova dell'identificazione dell'imputato quale autore del reato, la qualificazione giuridica del fatto, il rigetto delle richieste istruttorie ex art. 507 cod. proc. pen. ed il trattamento sanzionatorio, sono generici, ripetitivi e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti, ciò che esula dal giudizio di cassazione; considerato che nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722 - 01; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858 - 01; Sez. 2, n. 44313 del 11/11/2005, Picone, Rv. 232772 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sull'attendibilità del riconoscimento, sulla mancata rinnovazione istruttoria, peraltro non specificamente richiesta, e sulla conferma delle ordinanze di rigetto delle richieste istruttorie ex art. 507 cod. proc. pen., sulla corretta qualificazione giuridica in ragione dell'avvenuta sottrazione dei beni precedentemente alla minaccia per guadagnare la fuga e sull'adeguatezza della pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il