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Ordinanza — n. 21790/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and failure to propose new factual arguments under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21790/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's arguments merely repeated those rejected at the appellate level without offering a new factual reconstruction or specific procedural errors. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: The appeal must propose specific grounds of fact and law; generic criticisms or mere repetitions of rejected arguments are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal Article 581 c.p.p. repetition of arguments new factual reconstruction procedural error costs and fine ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 582 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr
Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv.
Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona
270179 - 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv.
Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Piazza
267969 - 01; Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Piazza, Rv.
Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, Lavitola
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRCHIO ANTONIO nato a MONOPOLI il 16/01/1978 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Pirchio; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dei reati ascritti, nonché violazione di legge in punto di qualificazione giuridica, oltre ad essere privi di specificità, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti, operazioni estranee al sindacato del presente giudizio, senza pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 - 01; Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Piazza, Rv. 254501 - 01; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 5 sull'inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato circa l'origine del possesso, sulla disponibilità della refurtiva in ragione delle modalità di ritrovamento e sulla condotta minacciosa alla luce delle dichiarazioni della vittima; pagg. 5 e 6 sulla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto da soggetti pericolosi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così 1eciso, il 23 maggio,2025. Il Cohsigliee relatore Il PreicVente Fra cesco lorit DEPOSITATNier-10 m ss 'Agostini IN CAN LERIA e —0