Cassation court dismisses appeal for manifestly unfounded claims on liability and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Pier Andrea Ugljesa's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant raised grievances regarding liability and the appropriateness of the imposed sanction, arguing they were not properly addressed. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that liability issues were improperly framed as an appeal rather than a cassation review, and that sentencing discretion belongs to the trial court's factual assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be limited to manifest errors of law or motivation; grievances regarding substantive liability or the exercise of sentencing discretion are inadmissible unless they constitute a specific challenge to the legal reasoning of the final judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAJALICA PIER ANDREA UGLIESA nato a LECCE il 04/12/1978 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Bajalica Pier Andrea Ugljesa; osservato che i motivi di ricorso, non scanditi in forma specifica ma sostanzialmente riconducibili ad una doglianza sulla responsabilità e ad un'altra relativa al trattamento sanzionatorio (art. 62 n. 4, cod. pen., particolarmente) sono, entrambi, manifestamente infondati: - il primo, perché ripropone, nelle forme di un appello e senza elevare a critica di legittimità le doglianze già espresse nel giudizio di merito, dimenticando che in questa sede la prospettiva del giudizio sulla sentenza è limitata alla valutazione di carenze motivazionali, nel prisma della manifesta infondatezza e della contraddittorietà, senza possibilità di valutare ricostruzioni alternative; - il secondo, perché il trattamento sanzionatorio, e la relativa discrezionalità di apprezzamento, appartengono al giudizio di merito, espresso nel caso concreto in una motivazione del tutto adeguata, che evidenzia la insufficienza del mero parametro economico ai fin della valutazione dell'entità del danno, nel caso specifico ritenuto particolarmente significativo per le modalità concrete del fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 magg