Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21787/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal for lack of specific grounds under Art. 581 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21787/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the criminal appeal filed by Pietro Sparapane inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The court found that the appellant merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new, critical analysis regarding the subjective elements or the facts of the case. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 624, 648 c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the specificity required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure, as it merely reiterates arguments already rejected by the lower court without offering a critical argumentative critique.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity Article 581 Code of Criminal Procedure inadmissible appeal reiteration of arguments critical argumentative critique motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 624 c.p.
Art. 648 c.p.
art. 581 cod. proc. pen
pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv.
Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri
Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng
282955 - 01; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
277594 - 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona
270120 - 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv.
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARAPANE PIETRO nato a LECCE il 28/06/1972 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pietro Sparapane; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione gali artt. 624, 648 e 648, secondo comma (oggi quarto), cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi dipende dalla mancante correlazione tra la complessità delle ragioni espresse nella motivazione e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01; Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 - 01; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594 - 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 - 01), le doglianze difensive dell'appello (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sull'elemento soggettivo e sul coinvolgimento nel reato presupposto, alla luce dell'inattendibilità delle dichiarazioni sull'origine del possesso, del numero dei beni e della negativa personalità del reo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; osservato, altresì, che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr.

Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 - 01);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i