Italian Supreme Court dismisses criminal appeal for lack of specific grounds under Art. 581 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the criminal appeal filed by Pietro Sparapane inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The court found that the appellant merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new, critical analysis regarding the subjective elements or the facts of the case. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 624, 648 c.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the specificity required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure, as it merely reiterates arguments already rejected by the lower court without offering a critical argumentative critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARAPANE PIETRO nato a LECCE il 28/06/1972 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pietro Sparapane; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione gali artt. 624, 648 e 648, secondo comma (oggi quarto), cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi dipende dalla mancante correlazione tra la complessità delle ragioni espresse nella motivazione e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01; Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 - 01; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594 - 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 - 01), le doglianze difensive dell'appello (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sull'elemento soggettivo e sul coinvolgimento nel reato presupposto, alla luce dell'inattendibilità delle dichiarazioni sull'origine del possesso, del numero dei beni e della negativa personalità del reo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; osservato, altresì, che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr.
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 - 01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i