Criminal appeal dismissed as repetitive because lower court's reasoning on criminal responsibility was not contradicted by defendant's denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's reasoning on criminal responsibility was not subject to review. The appellant argued that the trial court failed to evaluate specific statements made by the defendant, who denied all responsibility. The court rejected this, finding the first-instance judgment's arguments were logical and not contradicted by the defendant's denial, thus making the appeal repetitive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the first-instance judgment's reasoning is not contradicted by the appellant's arguments, rendering the appeal repetitive and lacking justification.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIACENZA COSIMO nato a CERIGNOLA il 01/10/1969 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Cosimo Piacenza; ritenuto che il ricorso, con cui si contesta la mancata valutazione delle s.i.t. rese dall'imputato, in cui costui aveva negato ogni responsabilità nella vicenda, è ripetitivo giacché i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sulla prova della penale responsabilità dell'imputato) poiché scevre da manifeste illogicità, in quanto certamente non contrastate o confutate dalla negazione di ogni responsabilità da parte dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggio 20