Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specificity and mere repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued violations regarding the defendant's financial contributions, but the court found these arguments merely repetitive of the detailed reasoning already provided by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 640-ter c.p.; The appeal must be specific and not merely repetitive of the lower court's reasoning; otherwise, it is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIZIOLA MAURO nato a FORMIA il 24/05/1984 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Marco Viziola; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 640-ter cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede poiché meramente ripetitivo, a fronte di una motivazione nella quale i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, non specificamente contestate nel ricorso né sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sulla prova del contributo concorsuale dell'imputato, non solo alla luce dell'intestazione del conto beneficiario, ma anche per l'assenza di spiegazione alternativa e per la mancata restituzione della considerevole somma indebitamente accreditata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggio