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Ordinanza — n. 21783/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as repetitive and contrary to law regarding theft and receipt charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21783/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of law and reasoning defects regarding theft and receipt charges, but the court found the arguments repetitive and generic rather than substantive legal critiques. The court upheld the lower court's findings that the crime of receipt exists even when the underlying theft is unpunished due to lack of complaint, rejecting the appellant's alternative explanations.

Regesto Legislator

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Art. 606, primo comma, c.p.p.; Art. 648, quinto comma, cod. pen.: The Court of Cassation rejects appeals that are merely repetitive or generic explanations rather than substantive legal critiques, and upholds convictions for receipt where the underlying theft lacks a complaint, as the crime of receipt persists regardless of the underlying offense's punishability.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments crime of receipt theft without complaint Cassation review imputazione di furto prove acquisite illegalmente difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, primo comma, c.p.p.
pen., è ripetitivo, generico ed inteso a fornire una spiegazione alternativa, piuttosto che una critica di legittimità nei termini richiesti dall'art. 606, primo comma, c.p.p.; osservato che, peraltro, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art.
Art. 648, quinto comma, cod. pen.
606, primo comma, c.p.p.; osservato che, peraltro, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 648, quinto comma, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.
art. 648 cod. pen
Letti il ricorso e le memorie -la seconda, tardiva- presentati nell'interesse di Francesco Laezza; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso
Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso, Rv.
Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla
Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv.
Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi
277334 - 01; Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
276428 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAEZZA FRANCESCO nato a NAPOLI il 02/09/1991 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e le memorie -la seconda, tardiva- presentati nell'interesse di Francesco Laezza; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 648 cod. pen., è ripetitivo, generico ed inteso a fornire una spiegazione alternativa, piuttosto che una critica di legittimità nei termini richiesti dall'art. 606, primo comma, c.p.p.; osservato che, peraltro, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 648, quinto comma, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso, Rv. 276668 - 01), secondo cui il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non sia punibile per difetto di querela; considerato che i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334 - 01; Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla disponibilità della res in ragione dell'identificazione del reo tramite documenti originali e sulla consapevolezza della relativa provenienza delittuosa alla luce dell'omessa spiegazione da parte dell'imputato e delle modalità di acquisto al di fuori da quelle legali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il