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Ordinanza — n. 21781/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments and generic contestation of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21781/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mauro Cerullo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Cerullo challenged the appellate court's refusal to acquit him on grounds of tacit withdrawal of the complaint and its assessment of liability. The court rejected these arguments as speculative and generic, noting the lower court had already justified its decisions regarding the complainant's persistence and the evidence of unjust enrichment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, speculative, or merely generic, failing to provide specific legal or factual arguments to challenge the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded generic arguments tacit withdrawal procedural costs truffa in materia di credito usurpazione d'identità falsificazione di valori di bollo ufficiali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello
Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata; Sez.
Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco
24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERULLO MAURO nato il 05/09/1981 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mauro Cerullo; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato per intervenuta remissione tacita di querela, è manifestamente infondato e meramente speculativo, poiché i giudici dell'appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sulla volontà di persistere nella querela in ragione della circostanza che la p.o., già presente all'udienza precedente, abbia partecipato e sia stata escussa all'udienza tenutasi successivamente all'episodica assenza dal dibattimento); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il giudizio di responsabilità, è generico giacché i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 - 01), le ragioni del loro convincimento, genericamente contestate in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sulla prova della responsabilità alla luce dell'intestazione della carta su cui è confluito l'ingiusto profitto e della carta d'identità ostesa alla parte offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23