Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Gerardo Abbruzzese inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found that the first two grounds regarding the subjective element and legal qualification lacked the specific requirements mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the third ground concerning sentencing was rejected as it pertained to punitive treatment rather than substantive facts. Consequently, the lower court's decision was upheld without modification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must contain specific arguments; generic repetitions of defense points from the second instance or requests regarding sentencing discretion render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE GERARDO nato a TORRE DEL GRECO il 17/05/1972 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; P
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria presentati nell'interesse di Gerardo Abbruzzese; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e la qualificazione giuridica del fatto, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non confrontandosi con la motivazione con cui i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sul dolo di ricettazione alla luce delle modalità di acquisto del bene da parte dell'imputato, commerciante di professione, e sulla conseguente correttezza della qualificazione giuridica); considerato che il terzo motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione; considerato che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità loro attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 sul diniego delle generiche per la negativa personalità del reo e sulla determinazione della pena in misura corrispondente al minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2