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Ordinanza — n. 21779/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of correlation with original judgment reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21779/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Ranieri inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's findings on extortion and sentencing mitigation, arguing for a re-evaluation of evidence and facts. The court rejected these claims because the original judgment provided extensive, specific reasoning that was not subject to review at this appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible when the grounds lack a direct correlation with the contested decision's reasoning, as the appellate court cannot re-evaluate evidence or facts when the lower court has already provided ample and logical justification for its conviction.

Parole chiave

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inadmissibility appeal correlation reasoning double conformity appellate review limits sentencing discretion ammende per infrazione procedurale spese di esecuzione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
art 114 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANIERI SALVATORE nato a MASSA DI SOMMA il 24/03/1992 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Ranieri; considerato che il primo motivo di ricorso, ove si contesta la responsabilità in particolare per l'ipotesi di estorsione tentata, non è consentito in questa sede poiché , a fronte di una "doppia conforme", manca la correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione giacché, in sostanza, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente e congruamente spiegato le ragioni del proprio convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 9 e seg. sulla percezione diretta, da parte del teste Petrosino, della aggressione attuata dall'imputato ai danni delle persone offese e sulla complessiva ricostruzione dell'episodio descritto in imputazione); si tratta di una motivazione particolarmente estesa e puntale, del tutto adeguata alla relativa complessità della vicenda; considerato che il secondo motivo di ricorso, sulla attenuante ex art 114 cod. pen. e sulle attenuanti generiche, è manifestamente infondato a fronte di una motivazione ampia ed immune da manifeste illogicità, sì da escludere qualsivoglia intervento censorio da parte di questa Corte che, occorre ricordare, non può e non deve invadere l'ambito della discrezionalità sanzionatoria riservata al giudice di merito; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 m