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Ordinanza — n. 21778/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as repetitive, citing lower court's correct legal reasoning on fraud and damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21778/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ciro Ferrante inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found both grounds of appeal were merely repetitive, having already been thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Naples with sound legal arguments. Consequently, the lower court's decision regarding the fraud charge and damages was upheld without further review.

Regesto Legislator

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Art. 120, 131-bis cod. pen.; Appeals based on violations of these articles are inadmissible if they are merely repetitive of arguments already fully examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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repetitive appeal fraud contract Cassation inadmissibility procedural costs legal reasoning review abbandono del procedimento per truffa ricorso per inadempienza condizioni commerciali abusive

Disposizioni normative citate

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Art. 120 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27061 del 28/04/2023, Krusinca
Sez. 2, n. 27061 del 28/04/2023, Krusinca, Rv.
Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
284793 - 01; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE CIRO nato a NAPOLI il 06/01/1998 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ciro Ferrante; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge in relazione agli artt. 120 e 131-bis cod. pen., sono meramente ripetitivi, avendo i giudici del merito ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 27061 del 28/04/2023, Krusinca, Rv. 284793 - 01; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4 sulla corretta individuazione della p.o. per essere il danno consistito nell'obbligazione oggetto della truffa contrattuale, nonché sulla non particolare tenuità dell'offesa in ragione delle modalità insidiose della condotta truffaldina); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggio 2025