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Ordinanza — n. 21777/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of request for alternative penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21777/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Esposito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal generic and repetitive, noting the lower court had already properly addressed the defendant's arguments regarding the severity of the offense and habitual behavior. Furthermore, the second ground was rejected because the appellant failed to formally request the application of alternative short custodial penalties during the appellate hearing, a procedural requirement under transitional regulations. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 20-bis cod. pen.; Art. 95 d.lgs. 10/10/2022 n. 150: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive or generic, and a request for alternative short custodial penalties must be explicitly made by the accused during the appellate hearing.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds alternative penalty request transitional regulation procedural requirement sanzione sostitutiva adeguamento della pena pena complementare

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Esposito; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod.
Art. 20-bis cod. pen.
5 sulla non particolare tenuità dell'offesa in ragione della gravità del reato e sulla abitualità del comportamento per i precedenti specifici); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 20-bis cod.
Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., è manifestamente infondato; che, invero, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, nelle more della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Esposito; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod.
art. 20-bis cod. pen
5 sulla non particolare tenuità dell'offesa in ragione della gravità del reato e sulla abitualità del comportamento per i precedenti specifici); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 20-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu Qinglian
266591 - 01; Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu Qinglian, Rv.
Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
284497 - 01; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, Sarritzu
Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, Di Rocco
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO SALVATORE nato a NAPOLI il 20/12/1979 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Esposito; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è generico e meramente ripetitivo: nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01; Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu Qinglian, Rv. 284497 - 01; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 5 sulla non particolare tenuità dell'offesa in ragione della gravità del reato e sulla abitualità del comportamento per i precedenti specifici); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 20-bis cod. pen., è manifestamente infondato; che, invero, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, nelle more della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria la richiesta da parte dell'imputato (non pervenuta in questo caso), da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello (cfr.

Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624 - 02; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Di Rocco, Rv. 285729 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il