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Ordinanza — n. 21776/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and failure to address lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21776/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in both the first and second grounds raised by the appellant. The defense argued for subjective elements of the crime and the application of Article 131-bis of the Penal Code, but these claims were deemed generic and did not engage with the lower court's detailed reasoning. Consequently, the court rejected the arguments as merely repetitive of those already dismissed at the appellate level.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals lacking specific grounds that do not confront the lower court's reasoning are inadmissible as they fail to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal subjective element Article 581 code repetitive arguments cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
3 sull'azione cosciente e volontaria dell'imputato, non rilevando i motivi asseriti dalla difesa, ma piuttosto la persistenza della condotta); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
3 sull'azione cosciente e volontaria dell'imputato, non rilevando i motivi asseriti dalla difesa, ma piuttosto la persistenza della condotta); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
283044 - 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI EROS nato a BARI il 31/10/1985 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Eros Rossi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova dell'elemento soggettivo del reato, oltre ad essere privo di specificità, non si confronta con la motivazione (si veda, in particolare, pag. 3 sull'azione cosciente e volontaria dell'imputato, non rilevando i motivi asseriti dalla difesa, ma piuttosto la persistenza della condotta); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. peri.; nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomenti non manifestamente illogici (cfr.

Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggi