Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21775/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds and violation of devolutive chain regarding criminal appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21775/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings on forgery and the denial of suspended sentence, but the Court found these arguments generic and not sufficiently substantiated. Furthermore, the appeal violated the devolutive chain by raising issues regarding specific criminal code articles that were not properly raised in the appellate proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 163 c.p.n. The Court of Cassation holds that criminal appeals must be specific and substantiated, rejecting generic complaints, and must strictly adhere to the devolutive chain, prohibiting the introduction of new grounds not raised in the appellate instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds devolutive chain violation suspended sentence appeal criminal procedure appeal inadmissible appeal contraffazione di merci recidiva nell'infrazione abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Khadim Fall; ritenuto che il motivo sulla responsabilità, con particolare riguardo alla prova della contraffazione ed alla grossolanità del falso, è generico ex art. 581 cod.
Art. 606, comma 3 c.p.p.
Art. 163 c.p.n.
Art. 81, secondo comma c.p.n.
Art. 133 c.p.n.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Khadim Fall; ritenuto che il motivo sulla responsabilità, con particolare riguardo alla prova della contraffazione ed alla grossolanità del falso, è generico ex art. 581 cod. proc. pen.
art. 163 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye
Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv.
Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf
281702 - 01; Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL KHADIM nato il 21/05/1986 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; )4,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Khadim Fall; ritenuto che il motivo sulla responsabilità, con particolare riguardo alla prova della contraffazione ed alla grossolanità del falso, è generico ex art. 581 cod. proc. pen. poiché non si confronta con la motivazione, laddove i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv. 281702 - 01; Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 264444 - 01 e in motivazione), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla prova della contraffazione alla luce delle dichiarazioni testimoniali di soggetto qualificato e sulla esclusione della grossolanità del falso non essendo riconoscibile ictu ()culi, ma solo da persona competente); ritenuto che il motivo inerente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato poiché il diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., basato su un giudizio prognostico negativo circa la futura astensione dal commettere ulteriori reati, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa decisione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (si veda, in particolare, pag. 5 sulla capacità a delinquere alla luce dei precedenti della stessa indole e della circostanza che l'imputato, pur avendo precedentemente beneficiato della sospensione, abbia persistito nel delinquere); osservato che l'ultimo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione agli artt. 81, secondo comma, e 133 cod. pen., non è consentito in questa sede (art. 606, comma 3, c.p.p.) poiché non devoluto in appello e quindi formulato in violazione della catena devolutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,