Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds lack specificity and seek factual re-evaluation rather than legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal regarding the criminal liability for the crime of receiving was found to lack the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The court determined that the defense arguments merely prefigured a re-evaluation of evidence rather than highlighting a substantive legal defect in the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Criminal appeals must meet specificity requirements and cannot be used to request a re-evaluation of evidence or an alternative factual reconstruction when the lower court has adequately justified its conviction.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO ANTONIO nato a BATTIPAGLIA il 27/04/1964 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Di Benedetto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il reato di ricettazione, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede poiché le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti, piuttosto che ad evidenziare un vizio di legittimità insito nella motivazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sull'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali poste a base della condanna, coerenti nel tempo e riscontrate da quelle dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggio