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Ordinanza — n. 21772/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding procedural invalidity under Art. 195 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21772/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant attempted to challenge the utility of evidence under Article 195 but failed to demonstrate how this affected the overall evidentiary assessment or the 'resistance proof' regarding specific elements like clothing sales. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 195, commi 1 e 3, cod. proc. pen.; Art. 581, cod. proc. pen.: An appeal alleging the invalidity of procedural acts is inadmissible if the grounds lack specificity and fail to demonstrate the decisive impact on the overall evidentiary assessment.

Parole chiave

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procedural invalidity specificity requirement evidence utility resistance proof inadmissible appeal Cassation procedure procedural costs trasferimento disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 195, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Arturo Scognamiglio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 195, commi 1 e 3, cod.
Art. 581, cod. proc. pen.
pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci
Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.
Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, Cocciadiferro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO ARTURO nato a ERCOLANO il 24/08/1970 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Arturo Scognamiglio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 195, commi 1 e 3, cod. proc. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, inoltre, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali chiarirne, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (cfr.

Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01); che, nella specie, il ricorrente ripropone le questioni già disattese in appello, senza confrontarsi con l'apparato argomentativo oggetto di impugnazione e senza la puntuale indicazione dell'incidenza dell'eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", degli elementi a carico di cui si lamenta l'inutilizzabilità (si veda, in particolare, pag. 3 sulla prova del danno, anche in ragione della notorietà della parziale destinazione alla vendita degli indumenti dismessi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23