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Ordinanza — n. 21771/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as prescription did not run due to recidiva aggravating the offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21771/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ciro D'Ambrosio inadmissible, rejecting his claims regarding prescription and excessive sentencing. The court found the prescription argument invalid because the recidiva status aggravated the offense, preventing the statute of limitations from expiring, while the sentencing claim was dismissed for being generic and lacking specific legal grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 161 u.c., c.p.; The statute of limitations for criminal offenses is interrupted by recidiva, which aggravates the penalty and extends the prescriptive period, thereby preventing the expiration of the limitation period.

Parole chiave

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prescrizione penale recidiva ad effetto speciale inammissibilità ricorso pena aggravata Cassa delle ammende violazione degli oneri dell'autorizzazione autorizzazione d'esercizio patrocinio non autorizzato

Disposizioni normative citate

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Art. 161 u.c., c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSIO CIRO nato a NAPOLI il 15/07/1956 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ciro D'Ambrosio; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta rispettivamente il mancato proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, nonché l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono, nell'ordine, manifestamente infondato e generico; che, invero, la prescrizione non è maturata, dovendosi considerare ai fini del calcolo la pena per il reato di ricettazione (senza tener conto della finestra edittale prevista per l'ipotesi 'attenuata') aggravato in ragione della la riconosciuta recidiva 'ad effetto speciale', che ha effetto sia sulla prescrizione ordinaria, sia in relazione all'aumento conseguente a fenomeni interruttivi, come espressamente previsto dall'art. 161 u.c., c.p.; che, quanto alla pena, si prospettano deduzioni generiche ed inconferenti, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustifichino il ricorso, a fronte delle congrue valutazioni contenute in proposito nella motivazione dell'atto impugnato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla determinazione della pena nel minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 mag