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Ordinanza — n. 21770/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific request regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21770/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Zoran Hadzovic inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's sentencing and legal qualification but failed to specifically request the application of mitigating circumstances during the appeal proceedings. The court ruled that without a specific request, the appellate judge's failure to apply such circumstances cannot serve as grounds for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; The failure of the appellate judge to apply mitigating circumstances ex officio does not constitute a ground for cassation if the accused did not specifically request such application during the appeal or closing arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mitigating circumstances request appellate judge duty specific request requirement criminal procedure law commisurazione della pena per rapina tentata rapina difesa penale

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 7379 del 12/03/1990, Marrocu
Sez. 1, n. 7379 del 12/03/1990, Marrocu, Rv.
Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo
Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv.
Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, Carbone
285190 - 01, Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, Carbone, Rv.
Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, G.
Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia
279063 - 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADZOVIC ZORAN nato il 15/02/1968 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Zoran Hadzovic; rilevato che con unico motivo di ricorso, vengono formulati due profili, sulla qualificazione giuridica del fatto e sul trattamento sanzionatorio: osservato, rispettivamente che: - è ius receptum di questa Corte che "le due ipotesi di rapina, propria e impropria, si comportino rispetto alla tutela dello stesso bene come mezzi diversi per un medesimo scopo e, di conseguenza, se si usa violenza o minaccia per sottrarre una cosa mobile altrui e, subito dopo la violenta sottrazione si usa ancora violenza o minaccia per assicurarsene il possesso o per procurare a sé o ad altri l'impunità, il delitto di rapina resta unico e la condotta violenta o minacciosa rivolta ad assicurare il possesso ovvero a garantire la impunità manca di una propria tipicità se la sottrazione è già stata violenta, dato che per la rapina impropria è necessario che la sottrazione non sia stata violenta perché, viceversa, viene a mancare un requisito necessario per la sua configurabilità (cfr.

Sez. 1, n. 7379 del 12/03/1990, Marrocu, Rv. 184422 - 01)"; che, inoltre, nel delitto di rapina, il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale (cfr. Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190 - 01, Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015, Carbone, Rv. 263163 - 01), come avvenuto nel caso di specie, secondo la prospettiva accolta in sentenza (pg. 4); - il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti non può costituire motivo di ricorso in cassazione se, come nel caso, l'imputato, nell'appello o in sede di conclusioni, non abbia formulato una richiesta specifica, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr.

Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02; Sez. 7, ord. n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Qassa delle ammende. Così deciso