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Ordinanza — n. 21769/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging discretionary sentencing balance under Art. 69 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21769/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Cavallaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentencing comparison under Article 69 of the Penal Code, arguing against the court's assessment of his criminal capacity. The court ruled that such discretionary balancing acts, provided they are sufficiently motivated and not arbitrary, fall outside the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; Appeals challenging the discretionary sentencing balance under Article 69 of the Penal Code are inadmissible if the lower court's decision is sufficiently motivated and not arbitrary, as these matters belong to the trial court's exclusive domain.

Parole chiave

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Article 69 Penal Code sentencing discretion criminal appeal inadmissibility discretionary balancing appellate review scope sanzioni pecuniarie calcolo dell'indennità risarcitoria entità del torto morale

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Cavallaro; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod.
art. 69 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Cavallaro; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente motivando sul punto (si veda, in particolare, pag.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLARO SALVATORE nato a PATERNO' il 08/03/1978 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Cavallaro; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; che, invero, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr.

Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente motivando sul punto (si veda, in particolare, pag. 3 sulla negativa capacità a delinquere dell'imputato, anche alla luce del mancato risarcimento del danno); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggi