Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging discretionary sentencing balance under Art. 69 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Cavallaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentencing comparison under Article 69 of the Penal Code, arguing against the court's assessment of his criminal capacity. The court ruled that such discretionary balancing acts, provided they are sufficiently motivated and not arbitrary, fall outside the scope of appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cod. pen.; Appeals challenging the discretionary sentencing balance under Article 69 of the Penal Code are inadmissible if the lower court's decision is sufficiently motivated and not arbitrary, as these matters belong to the trial court's exclusive domain.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLARO SALVATORE nato a PATERNO' il 08/03/1978 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Cavallaro; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; che, invero, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente motivando sul punto (si veda, in particolare, pag. 3 sulla negativa capacità a delinquere dell'imputato, anche alla luce del mancato risarcimento del danno); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggi