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Ordinanza — n. 21768/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to raise specific legal violations in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21768/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Arturo Scognamiglio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first two grounds as generic and repetitive, noting they merely requested a re-evaluation of evidence without meeting the strict standard of manifest illogicality required under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the third ground regarding a specific criminal provision was dismissed because it was not raised during the appeal phase, violating the principle of devolutive jurisdiction, while the final ground on sentencing was rejected for lacking sufficient argumentation regarding mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.: Appeals must specifically allege manifest illogicality of the lower court's reasoning; generic requests for re-evaluation of evidence or unraised legal violations in the appeal stage render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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manifest illogicality standard devolutive jurisdiction principle generic appeal grounds sentencing mitigation burden Cassazione inadmissibility adeguamento della pena motivi di cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e c.p.p.
Art. 606 comma 3 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO ARTURO nato a ERCOLANO il 24/08/1970 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; li )

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Arturo Scognamiglio; considerato che i primi due motivi di ricorso sono totalmente generici e ripetitivi in quanto tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, senza nemmeno giungere a denunciare in termini di manifesta illogicità (che è lo standard richiesto -art. 606 lett. e, c.p.p.- non la mera illogicità) la motivazione della sentenza impugnata; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sulla prova della responsabilità e sulla corretta qualificazione giuridica alla luce delle condizioni di ritrovamento dei beni riciclati, adiacenti all'officina dell'imputato, non accessibile a terzi, e vicino agli arnesi utili alle operazioni di manomissione); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto non formulato in appello, con conseguente violazione della catena devolutiva (art. 606, comma 3, c.p.p.), come si apprende dalla sintesi dei motivi d'appello che si rinviene nella sentenza, non contestata sul punto; osservato che l'ultimo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; che, in particolare, l'onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto nel caso di specie con il riferimento alla gravità del fatto e dei precedenti, oltre all'assenza di elementi positivi valutabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche (si veda, in particolare, pag. 4 sulla congruità della pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec