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Ordinanza — n. 21767/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription claim due to manifestly unfounded legal interpretation errors regarding recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21767/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the crime had expired, but the court found this claim legally unfounded because the mitigating circumstance of attenuated complicity requires applying the base penalty of Article 648 of the Penal Code. Furthermore, the court emphasized that the specific and intra-five-year recidiva affects both the prescription period calculation and the extension of that period, rendering the appellant's arguments contrary to established statutory norms and case law.

Regesto Legislator

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Art. 157, second and third paragraphs; Art. 161, second paragraph of the Penal Code; The claim of prescription is inadmissible when the mitigating circumstance of attenuated complicity necessitates applying the base penalty, and when specific intra-five-year recidiva validly extends the prescription term regardless of subvaluation in sentencing.

Parole chiave

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prescription period attenuated complicity specific recidiva intra-five-year recidiva inadmissible appeal penal code provisions Cassation ruling disciplina dei mercati digitali

Disposizioni normative citate

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Art. 157, second and third paragraphs of the Penal Code
Art. 161, second paragraph of the Penal Code
269492 - 01); che, inoltre, occorre tenere conto della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale che incide sia sul computo del termine-base di prescrizione sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod.
Art. 648, first paragraph of the Penal Code
pen., nonché con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, infatti, l'ipotesi attenuata di ricettazione è una circostanza attenuante speciale e che, di conseguenza, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dall'art. 648, primo comma, c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro
Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv.
Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara
Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv.
Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta
282057 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAITTA GIOVANNI nato a CATANIA il 24/02/1987 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giovanni Saitta; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla prescrizione del reato è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui agli artt. 157, secondo e terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., nonché con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, infatti, l'ipotesi attenuata di ricettazione è una circostanza attenuante speciale e che, di conseguenza, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dall'art. 648, primo comma, c.p. (cfr.

Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01); che, inoltre, occorre tenere conto della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale che incide sia sul computo del termine-base di prescrizione sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente (cfr. Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01); che, nella specie, il reato non si era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, non essendo ancora maturato il termine ultraventennale di prescrizione del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2