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Ordinanza — n. 21765/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetition of appeal grounds and manifestly unfounded arguments regarding prescription and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21765/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Wafa Zarouali inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground for appeal was merely an irregularity suitable for recusal rather than a nullity, and the second ground was a repetitive repetition of arguments from the appellate act. Furthermore, the claims regarding prescription and excessive sentencing were deemed manifestly unfounded and generic, lacking specific legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b e c, cod. proc. pen.; Art. 606 lett. e, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it repeats grounds from the appellate act or is manifestly unfounded and generic, failing to substantiate alleged violations of law with specific legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds manifestly unfounded prescription period sentencing excessiveness reiterazione di reati penali motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b e c, cod. proc. pen.
Art. 606, lett. e, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 21185 del 01/07/2020, Ghaba
Sez. 7, Ordinanza n. 39944 del 08/07/2022, Dahani
Sez. 7, Ordinanza n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAROUALI WAFA (CUI 054D6W6) nato il 27/05/1994 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e la memoria presentati nell'interesse di Wafa Zarouali; considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché non dà luogo a nullità, ma ad una mera irregolarità o al più ad una situazione di incompatibilità da far valere come motivo di ricusazione, la violazione della norma che impone il rinvio ad altra sezione della stessa Corte che ha pronunciato la sentenza annullata, qualora il collegio giudicante di rinvio sia diversamente composto (Sez. 1, n. 21185 del 01/07/2020, Ghaba, Rv. 279371 - 01); ritenuto che il secondo motivo non sia altro che la riproposizione in questa sede, del corrispondente motivo dell'atto di appello, risultando pertanto in un ricorso, in parte qua, ripetitivo e non adeguato a confrontarsi con le questioni di legittimità, di cui vengono solo genericamente (ed erroneamente: si deducono violazioni di legge -art. 606 lett. b e c, cod. proc. pen. - quando si lamenta un vizio di motivazione - art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) enunciate le ragioni ; osservato che gli ulteriori motivi di ricorso, con i quali si contesta rispettivamente il mancato proscioglimento dell'imputata dal reato di ricettazione per intervenuta prescrizione del reato, nonché l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono, nell'ordine, manifestamente infondato e generico; che, invero, la prescrizione non è maturata, dovendosi considerare ai fini del calcolo la pena per il reato di ricettazione (senza tener conto della finestra edittale prevista per l'ipotesi 'attenuata', trattandosi di circostanza attenuante, ininfluente ai fini del calcolo della prescrizione, cfr.

Sez. 7, Ordinanza n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 - 01); che, quanto alla pena, si prospettano deduzioni del tutto generiche ed inconferenti, senza puntuale enunciazione di ragioni di diritto, a fronte di una pena base contenuta nel quarto inferiore dell'editto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i