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Ordinanza — n. 21764/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding the defendant's involvement in the underlying theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21764/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ahmed Foutouh inadmissible due to a lack of concrete specificity in the grounds raised. The appellant contested the court's finding that he was not involved in the theft presupposing his liability for receiving stolen goods, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected this, stating that cassation review is limited to structural coherence and cannot substitute the lower court's factual assessment or re-examine the logic of the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 364, c. 1, n. 1 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or reconstruct facts; it is limited to verifying the structural coherence of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of concrete specificity review of factual findings receiving stolen goods structural coherence of judgment ricettazione prove acquisite illegalmente insufficienza di prove

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.
Art. 364, c. 1, n. 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri, Rv. 282955
Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594
282955 - 01; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594 - 01), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOUTOUH AHMED nato il 02/12/1991 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ti1

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ahmed Foutouh; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'estraneità dell'imputato alla commissione del furto presupposto, ritenuta in sentenza, e, di conseguenza, l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di ricettazione, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr.

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955 - 01; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594 - 01), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 5 sull'inattendibilità delle dichiarazioni confessorie per tardività e genericità e sull'assenza di argomento contrario); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i