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Ordinanza — n. 21763/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity and manifestly unfounded arguments regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21763/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged the first-instance judgment's refusal to apply a specific mitigating circumstance for minor property damage, arguing the damage was not severe enough. The court rejected this, noting the appeal lacked the required specificity under procedural law and contradicted established case law that prioritizes objective damage over subjective economic conditions.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.; Art. 581 c.p.p.: An appeal contesting the non-recognition of a mitigating circumstance is inadmissible if it lacks specific factual details and is manifestly unfounded, as it contradicts settled jurisprudence requiring objective damage assessment as the primary criterion.

Parole chiave

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inadmissible appeal mitigating circumstances property damage specificity requirement Court of Cassazione danno patrimoniale attenuazione della pena accertamento dell'ammontare del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alessio Munafò; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
Art. 581 c.p.p.
pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., è anche manifestamente infondato: si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep.
Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015
Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep.
Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017
Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNAFO' ALESSIO nato a MILANO il 18/10/1985 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alessio Munafò; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., è anche manifestamente infondato: si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021,, Di Giorgio, Rv. 280615 - 01;

Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820 - 01), secondo cui, in tema di reati contro il patrimonio, ai fini della concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, l'entità del danno dev'essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sé, mentre quello subiettivo e, cioè, il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, ha valore sussidiario e viene in considerazione soltanto quando il primo, da solo, non appaia decisivo; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sulla esclusione dell'attenuante in ragione della consistenza del danno patrimoniale); considerato che il secondo motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale è generico e ripetitivo, considerato che i giudici del merito hanno ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (cfr. pagg. 3 e 4 sulla congruità della pena, peraltro di poco superiore al minimo edittale solo in relazione alla pecuniaria, nonché sull'esclusione delle generiche, anche in ragione della negativa capacità a delinquere del reo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i1