Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and violation of correlation principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Manzi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued a violation of the principle correlating charges with the judgment, but the court found the arguments were merely apparent and not specific. The court ruled that the lower courts correctly applied the principle, noting that the defendant had sufficient opportunity to defend himself regarding the public nature of the occupied area despite the specific article not being explicitly cited.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it reproduces unfounded grounds already examined in the second instance, and the violation of the correlation principle requires a radical transformation of the factual hypothesis causing real prejudice to the defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZI ANTONIO nato a ROSSANO il 05/12/1961 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio Manzi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, oltre che manifestamente infondato, risulta anche privo dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità del ricorso dall'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., perché riproduttivo di censure infondate in fatto e in diritto, già prospettate in appello e già congruamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, con congrue e corrette argomentazioni giuridiche, dovendosi le stesse considerarsi non specifiche ma solamente apparenti; che, infatti, il suddetto principio può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che, «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (così, Sez.
U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; conformemente poi, ex multis: Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946; Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427 - 01; Sez. 2 - n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv. 284713 - 02); che, in conclusione, applicando tali principi al caso in esame, deve ritenersi che i giudici di appello, con una congrua e non illogica motivazione (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), confermando la decisione del giudice di primo grado, abbiano correttamente affermato la responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen., a fronte della chiara deducibilità della natura pubblica dell'area oggetto di occupazione abusiva dalla descrizione del capo di imputazione, nonostante l'omessa espressa indicazione dell'art. 639-bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così