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Ordinanza — n. 21760/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of generic mitigating circumstances due to criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21760/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Notarianni's appeal inadmissible, rejecting his claim that the appellate court failed to recognize generic mitigating circumstances. The appellant argued the denial was unmotivated, but the court found the appellate judges provided a logical and consistent rationale based on the appellant's serious prior criminal record, including mafia association and usury convictions. Consequently, the court reaffirmed that such prior conduct justifies denying mitigation without violating legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances is valid when based on the defendant's serious prior criminal record, provided the reasoning is logical and consistent with established case law.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances prior criminal record appellate court reasoning Cassation inadmissibility mafia association conviction esenzione dalla pena assistenza riabilitativa precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
182 del 2011, rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art. 133 cod.
Corte Cost. n. 182 del 2011
271269), e che «In tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 182 del 2011, rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art.
art. 133 cod. pen
182 del 2011, rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018
pen., anche la condotta positiva del condannato successiva al reato, potendo esserne escluso il rilievo con motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTARIANNI LUIGI nato a LAMEZIA TERME il 24/11/1974 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luigi Notarianni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione posto a base dell'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di appello posto a base del diniego una congrua e non illogica motivazione, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza, ove si è valorizzato quale principale elemento ostativo la presenza a carico dell'odierno ricorrente di precedenti penali di particolare gravità, tra cui una condanna per i reati di associazione di stampo mafioso e usura); che deve dunque ribadirsi che secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche sulla base dei precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444;

Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), e che «In tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 182 del 2011, rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., anche la condotta positiva del condannato successiva al reato, potendo esserne escluso il rilievo con motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 16/01/2019, Marigliano, Rv. 275509 - 03); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,