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Ordinanza — n. 21758/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding suspended sentence denial due to criminal record and unauthorized supplementary arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21758/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Arco Pasquale Mario inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a suspended sentence based on the specific amount of the fine, but the court found his criminal record justified the denial. Furthermore, supplementary arguments submitted by the appellant alone were rejected as inadmissible because they lacked proper legal standing.

Regesto Legislator

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Art. 163 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The court may deny a suspended sentence based on the defendant's criminal record, and supplementary arguments submitted by a party without legal standing are inadmissible.

Parole chiave

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suspended sentence denial criminal record impact inadmissible appeal unauthorized supplementary arguments court costs award portata geografica dell'infrazione assunzione delle spese infrazione molto grave

Disposizioni normative citate

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Art. 163 cod. pen.
Letto il ricorso di Arco Pasquale Mario; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod.pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 163 cod.pen
Letto il ricorso di Arco Pasquale Mario; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCO PASQUALE MARIO nato a REGGIO CALABRIA il 20/02/1964 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Arco Pasquale Mario; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod.pen. in relazione alla pena della multa di mille euro inflitta per il delitto di invasione di terreno, è manifestamente infondato in quanto dal certificato del casellario giudiziale dell'imputato emergono diversi precedenti penali che giustificano la decisione della Corte, che ha negato la sospensione condizionale in ragione del suo comportamento e dei precedenti penali riportati nel certificato penale a carico dell'imputato ( e non di altro soggetto, come dedotto in ricorso); rilevato che la memoria trasmessa in data 2 maggio con cui si espongono motivi aggiunti è sottoscritta soltanto dall'imputato ed è inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggi