Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation under Art. 591 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued the lower court lacked specific reasoning regarding the malicious intent required for the crime of receiving stolen goods. The court rejected this, noting the first ground was merely a repetition of arguments already dismissed by the appellate court without new argumentation, violating procedural requirements. Consequently, the court affirmed the appellate judgment's sufficiency and ruled against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are not specifically formulated to criticize the reasoning of the contested judgment, but merely repeat arguments already rejected by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMPERI VINCENZA VANESSA nato a CATANIA il 30/03/1985 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vincenza Vanessa Samperi; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza del coefficiente doloso richiesto per la configurabilità del reato di ricettazione addebitato all'odierna ricorrente, non risulta formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché fondato su profili di censura già prospettati in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, contrariamente a quanto contestato, deve ravvisarsi come i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, abbiano posto a base del loro convincimento una motivazione esente dai vizi contestati, indicando gli elementi di fatto e le ragioni di diritto da cui, con congrue e non illogiche argomentazioni, è stata desunta la sussistenza della piena consapevolezza in capo all'odierna ricorrente della provenienza illecita dell'auto alla cui guida la stessa veniva rinvenuta, a seguito di un controllo da parte delle forze dell'ordine (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta vizio di motivazione in ordine al giudizio sulla pena, risulta manifestamente infondato, perché l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto (si veda pag. 4 dell'impugnata sentenza), a fronte del consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo edittale o, come nel caso di specie, sia coincidente con esso, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de