Italian Court dismisses appeal for generic lack of motivation and excessive penalty in theft case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued the lower court lacked specific motivation regarding his liability for theft and imposed an excessive penalty. The court rejected these claims, stating the first ground was too generic to meet procedural requirements and the second failed to challenge the judge's discretionary sentencing power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal based on a generic lack of motivation is inadmissible, and cassation courts cannot re-evaluate the congruity of the penalty imposed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLI CROCIFISSO nato a VITTORIA il 28/06/1964 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Crocifisso Villi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui in termini privi di puntualità si contestano presunte carenze motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., è generico, non essendo connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondato; che, invero, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, contrariamente a quanto contestato, i giudici di appello, con lineare e congrua motivazione hanno compiutamente indicato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto posti a fondamento della ritenuta sussistenza della condotta di appropriazione indebita perpetrata dall'odierno ricorrente (si vedano, le pagg. 3 e 4 sull'attendibilità delle precise e coerenti dichiarazioni della p.o., costituitasi parte civile, corroborate dalla documentazione in atti, in linea con il richiamato principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito esposte; che, preliminarmente, deve sottolinearsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, nel caso di specie, l'onere argomentativo del giudice in relazione al giudizio sulla pena risulta adeguatamente assolto con corrette e non illogiche argomentazioni giuridiche (si vedano le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove si è sottolineata la congruità della pena irrogata dal giudice di primo grado, giustificando il lieve scostamento dal minimo edittale sulla base l'obiettiva gravità della condotta ascrittagli, anche in considerazione del danno economico cagionato alla persona offesa); che, infine, anche con specifico riferimento all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diniego delle attenuanti suddette può essere giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.