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Ordinanza — n. 21754/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing balance and generic mitigating circumstances under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21754/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Russo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Russo challenged the first-instance judgment for failing to recognize generic mitigating circumstances and for imposing an excessive penalty. The court ruled that the lower court's factual assessment of mitigating factors under Article 62-bis of the Penal Code is non-appealable and that sentencing discretion cannot be re-evaluated on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The court of first instance holds non-appealable discretion in assessing generic mitigating circumstances and balancing aggravating factors; cassation cannot re-evaluate the congruity of the sentence absent arbitrariness.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances sentencing discretion Italian Penal Code non-appealable facts excessive penalty appeal violazione dell'ordine pubblico violazione delle norme edilizie spazio pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
4-6 sui plurimi elementi e le diverse circostanze ostativi all'applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 62 -bis cod. pen
4-6 sui plurimi elementi e le diverse circostanze ostativi all'applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., e le pagg.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANTONINO nato a CATANIA il 25/01/1976 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonino Russo; considerato che i due motivi di ricorso, con cui si contesta l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti applicate nei confronti dell'odierno ricorrente (il primo) e l'eccessività della pena irrogata (il secondo), oltre che privi di specificità, perché meramente reiterativi di profili di censura già prospettati in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte di merito, risultano anche manifestamente infondati, a fronte dell'ampia e incensurabile motivazione posta a base del giudizio sulla pena (in particolare, si vedano le pagg. 4-6 sui plurimi elementi e le diverse circostanze ostativi all'applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., e le pagg. 6 e 7 sulla ritenuta congruità del trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado, tenuto conto anche del minimo discostamento dal minimo edittale); che, in particolare, con specifico riferimento alla prima censura, va evidenziato che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); che, inoltre, giova ribadire che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione al giudizio di bilanciamento fra opposte circostanze, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,