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Ordinanza — n. 21753/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity regarding the complaint's timeliness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21753/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground of complaint lacked specificity by merely repeating arguments already rejected at the appellate level. The court affirmed that the lower court correctly reasoned the complaint was timely because the victim only gained precise knowledge of the fraud upon the protest of the check, distinguishing mere suspicion from certainty. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 124, comma 1 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by reproducing arguments already examined and rejected, as the timeliness of a complaint requires precise and direct knowledge of the facts sufficient to determine its presentation.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity timeliness of complaint criminal procedure dies a quo azione di manutenzione stima nel raggruppamento terreni insediamento protetto

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso di Rosaria Annunziata; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di legge e il vizio di motivazione per omessa declaratoria di improcedibilità in ordine al reato ex art. 640 cod.
Art. 124, comma 1 cod. pen.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Rosaria Annunziata; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di legge e il vizio di motivazione per omessa declaratoria di improcedibilità in ordine al reato ex art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015
Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep.
Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019
266954 - 01; Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANNUNZIATA ROSARIA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 10/03/1969 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rosaria Annunziata; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di legge e il vizio di motivazione per omessa declaratoria di improcedibilità in ordine al reato ex art. 640 cod. pen. ascritto all'odierna ricorrente, per la tardività della querela presentata dalla persona offesa, risulta privo di specificità, perché riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, e facendo esatta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità; che, infatti, premesso che ai fini della fissazione del dies a quo per la decorrenza del termine di cui all'art. 124, comma primo, cod. pen. occorre che si abbia conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi a presentare la querela (cfr.

Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954 - 01; Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv. 277081 - 01), deve ravvisarsi come, nel caso di specie, i giudici di appello abbiano posto una congrua e corretta motivazione a base della ritenuta tempestività della querela sporta dalla persona offesa (si vedano le pagg. 4 e 5 sul raggiungimento da parte della persona offesa della piena consapevolezza della truffa perpetrata ai suoi danni, soltanto al momento della verifica del protesto dell'assegno consegnatole dall'odierna ricorrente, potendosi configurare in precedenza solo un mero sospetto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2