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Ordinanza — n. 21752/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and manifestly unfounded arguments regarding money laundering charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21752/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Vadym Kharkavliuk's appeal against the Milan Court of Appeal's conviction for money laundering inadmissible. The court found the first ground of appeal lacked specificity by merely reiterating points already examined in the lower court without engaging with the factual complexity, while the second ground was dismissed as manifestly unfounded given the logical reasoning on sentencing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by reiterating previously examined points without a genuine comparison to the lower court's reasoning, or if the doglianza is manifestly unfounded against the logical motivation of the decision.

Parole chiave

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money laundering conviction inadmissible appeal lack of specificity manifestly unfounded procedural costs Cassazione ordinanza reiteration of arguments permesso di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Vadym Kharkavliuk; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per aver concorso nel reato di cui all'art. 648-bis cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 648-bis cod. pen
Letto il ricorso di Vadym Kharkavliuk; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per aver concorso nel reato di cui all'art. 648-bis cod.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022
2 e 3); che la suddetta doglianza risulta anche manifestamente infondata, a fronte della lineare e logica motivazione con cui i giudici di merito hanno correttamente ritenuto sussistente il reato di riciclaggio nel caso di specie, avendo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022, Rv.
Sez. 2, n. 5505 del 22/10/2013
Sez. 2, n. 5505 del 22/10/2013, dep.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHARKAVLIUK VADYM nato il 05/03/1998 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vadym Kharkavliuk; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per aver concorso nel reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., risulta privo di specificità perché, reiterando profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrue e non illogiche argomentazioni, non è caratterizzato da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione del provvedimento impugnato (si vedano le pagg. 2 e 3); che la suddetta doglianza risulta anche manifestamente infondata, a fronte della lineare e logica motivazione con cui i giudici di merito hanno correttamente ritenuto sussistente il reato di riciclaggio nel caso di specie, avendo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022, Rv. 282820 - 01;

Sez. 2, n. 5505 del 22/10/2013, dep. 2014, Lumicisi, Rv. 258340 - 01) affermato come configuri tale delitto la condotta di chi compia atti di smontaggio e alterazione degli elementi identificativi di un veicolo, quali telai o targhe di un'autovettura di provenienza illecita (si veda la già richiamata pag. 2 della impugnata sentenza, ove si sottolinea come l'odierno ricorrente era stato visto dagli agenti intento in tali attività all'interno di un box, le cui chiavi erano state poi successivamente rinvenute nella sua auto); che, dunque, del tutto inconferenti, come già sottolineato dalla Corte territoriale, devono ritenersi le argomentazioni del ricorrente concernenti la non configurabilità dell'abitualità della condotta; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di motivazione in ordine al giudizio sulla pena e all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché sul punto l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto (si veda pag. 3 della impugnata sentenza); che, infatti, contrariamente a quanto contestato dal ricorrente, la pena base stabilita dai giudici di merito è stata determinata in misura pari al minimo edittale (anni 4 di reclusione e 5.000 euro di multa); che, con specifico riferimento alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., deve ravvisarsi come la Corte territoriale abbia posto a base del diniego una congrua motivazione, in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); che, infine, del tutto generica, sia per indeterminatezza che per aspecificità, risulta la conclusiva censura relativa alla mancata derubricazione del reato di riciclaggio in quello di furto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen