Cassation appeal dismissed for generic lack of specific grounds violating Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised against the lower court's sentencing reasoning. The appellant, Stefano Ganci, argued for a violation of motivation requirements, but the court found the complaint lacked the specific elements mandated by Article 581 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court ruled that the generic criticism failed to allow the appellate judge to identify the specific grounds for review, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, cod. proc. pen.; An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements required for the appellate judge to exercise their review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANCI STEFANO nato a PALERMO il 20/11/1968 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Stefano Ganci; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione posta a base del giudizio sulla pena, risulta del tutto generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall art. 581, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda pag. 4 della impugnata sentenza), non indica con puntualità e concreta specificità gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggio 202