Cassation court dismisses appeal claiming non-punishment cause under Art. 131-bis Penal Code due to inadequate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to apply the non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code, claiming the damage to prison environments was not severe enough to preclude leniency. The court rejected this, ruling that the lower court's reasoning was insufficient and illogical in evaluating the cumulative criteria required for such an exemption.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the lower court's reasoning regarding the non-punishment cause is manifestly insufficient or illogical in assessing the cumulative criteria of the offense, even if the substantive facts might support the exemption.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLOUDI WALID nato il 19/12/2002 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Walid Bloudi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta anche meramente reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); che, infatti, considerato che la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), e tenuto conto del fatto che i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al suo diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v.
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044), nel caso di specie, deve ravvisarsi come i giudici di appello abbiano posto a base della ritenuta assenza dei presupposti per l'operatività della suddetta esimente una congrua e non illogica motivazione, valorizzando in particolare l'entità del danno, non solo patrimoniale, provocato agli ambienti dell'amministrazione penitenziaria dalla condotta di danneggiamento realizzata dall'odierno ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis